(RICONOSCIMENTO GIURIDICO D.P.R. 27.4.1960, N. 598)
BUSSOLENGO (VERONA)
Ultimo aggiornamento annotazione nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Verona del 02.03.2020
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DELLA RAZZA BRUNA
Titolo I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini della Razza Bruna con sede in Loc. Ferlina, Comune di Bussolengo, legalmente costituita in data 6 Aprile 1957 e con riconoscimento della personalità giuridica con D.P.R. 27 aprile 1960 n. 598, è regolata dal presente Statuto.
ART. 2 – SCOPI
L’Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all’estero.
Nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria e organizzativa e, ove non risulti in contrasto rispetto agli impegni assunti dall’Associazione nel quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali la stessa prende parte e rispetto alla vigente normativa in materia di riproduzione animale, l’Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali, estere e internazionali aventi scopi affini.
ART. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è prevista fino al 2050.
ART. 4 – OGGETTO
L’Associazione tutela con finalità non lucrative il patrimonio nazionale del bestiame bovino di razza Bruna ed a tal fine si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del bestiame stesso e dei prodotti derivati.
Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione:
- nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura, nel quadro delle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della razza, l’espletamento del lavoro di selezione, attraverso l’istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico, del quale provvede a depositare a norma di legge i relativi marchi; svolge l’attività di Ente Selezionatore ai sensi delle vigenti normative in tema di riproduzione animale e predispone i programmi genetici, che sottopone per l’approvazione dell’Autorità competente;
- adotta un regolamento interno, secondo il disposto di cui al successivo 9 per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai programmi genetici al fine di garantire la parità di trattamento oltre a stabilire diritti ed obblighi degli allevatori qualora sia prevista la loro adesione;
- promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali competenti e con istituti di ricerca e di sperimentazione;
- adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo;
- promuove ed organizza manifestazioni zootecniche atte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collabora nella loro organizzazione integrandole e sviluppandole ai fini economici;
- svolge per i fini di cui sopra nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo tra l’altro al deposito del marchio valorizzando la genetica italiana;
- cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
- può allevare bestiame, condurre aziende agricole, centri genetici e centri di produzione di materiale seminale ed embrioni al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza;
- può svolgere specifici progetti che possano prevedere gli incroci di razza;
- promuove quelle iniziative che possono utilmente contribuire alla diffusione del bestiame e delle tecnologie di allevamento e selezione italiana all’estero;
- favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell’Associazione;
- promuove ed attiva la certificazione dei prodotti derivati dal bestiame di razza Bruna anche depositando il relativo marchio;
- acquista bestiame, attrezzature o quant’altro possa servire per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di cui al punto 9) con eventuale successiva cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o statutari dell’Associazione e delle esigenze richieste per l’espletamento dei programmi di assistenza tecnica;
- può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali; purché non in contrasto con il contenuto di cui al Lgs. n. 52/2018;
- svolge e promuove attività di assistenza tecnica, disseminazione delle conoscenze e formazione degli allevatori;
- può progettare e promuovere, attraverso strumenti collettivi di assicurazione, l’attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all’allevamento del bestiame.
Titolo II – DEI SOCI
ART. 5 – I SOCI
Possono far parte dell’Associazione:
- Allevatori, singoli o associati, purché allevino almeno due capi grossi regolarmente iscritti nel Libro genealogico, come determinato ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo 8;
- Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati dell’attività selettiva della razza, che non svolgono attività di selezione e miglioramento
- Federazioni provinciali relativi alla razza Bruna situate nelle provincie autonome di Trento e Bolzano in considerazione delle previsioni di cui alla vigente disciplina sulla riproduzione animale, a tali Federazioni è riconosciuta la rappresentanza degli allevatori persone fisiche o persone giuridiche alle stesse associati in seno all’ANA.
La quota di partecipazione o il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi.
ART. 6 – MODALITA’ ADESIONE
Gli allevatori (o gli enti) di cui all’art. 5 che intendano far parte dell’Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di cooperative ed organizzazioni, allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto.
La domanda, sottoscritta dall’allevatore o, per le cooperative e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto in vigore, da relazione da cui appaiano chiaramente l’ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le cooperative e le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.
Sulla ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.
Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall’art. 5 per l’ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all’Assemblea Generale dell’Associazione, che si pronuncia in via definitiva.
ART. 7 – QUOTE E CONTRIBUTI
Ogni Socio deve versare:
- una quota di iscrizione “una tantum”, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- una quota annuale dell’ammontare determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;
- contributi integrativi infruttiferi per fare fronte a esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento di attività ordinarie e straordinarie, da fissarsi sempre con le norme e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi di cui sopra, essendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun caso ripetibili.
ART. 8 – DEI CAPI
Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all’art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:
- toro, vacca, giovenca = 1 (uno) capo grosso;
- torelli, manze, manzette = 1/2 (mezzo) di capo
ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI E REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
La partecipazione all’Assemblea Generale dell’Associazione ed alle assemblee delle sezioni territoriali e l’esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci in regola con l’adempimento delle quote e dei contributi di cui all’articolo 7 secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
A tutti gli effetti la rappresentanza dei soci dell’Associazione, è esercitata da colui cui la rappresentanza è attribuita secondo le vigenti norme di legge.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell’Associazione, nonché i diritti ed obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, la tutela delle minoranze degli allevatori, il sistema e modalità di votazione, la risoluzione delle controversie con gli allevatori che partecipano ai programmi genetici, saranno disciplinati da apposito regolamento associativo approvato dall’Assemblea Generale degli allevatori soci, dopo aver acquisito il parere preventivo vincolante del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.
ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOCI
L’adesione all’Associazione comporta i seguenti obblighi:
- l’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell’Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- l’osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione;
- il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all’art. 7;
- l’astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall’Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell’Associazione;
- la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione a socio.
ART. 11 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di associato si perde:
- per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- per mancato versamento dei contributi/quote di cui all’art. 7;
- per esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell’Associazione;
- per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l’ammissione;
- la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall’Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi
- Il recesso dall’Associazione ha effetto:
- con lo scadere dell’anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
- con lo scadere dell’anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
- immediatamente per i casi di cui ai punti 3) e 4).
Titolo III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.12 – DEGLI ORGANI
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- l’Organismo di Vigilanza;
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 13 – DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale dell’Associazione è composta dai Delegati eletti dai Comitati di Razza nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni delegato a partecipare all’Assemblea Generale ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega tra i delegati.
L’Assemblea Generale deve essere convocata presso la sede legale, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione può, con delibera motivata di Consiglio Direttivo, essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ma, in ogni caso, non oltre il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea viene inoltre convocata su richiesta del Collegio Sindacale o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.
La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza in prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica di Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare.
La seconda convocazione dell’Assemblea Generale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Alle sedute dell’Assemblea Generale, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.
ART. 14 – DEI QUORUM ASSEMBLEARI
Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, l’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei delegati presenti.
Per modificare lo statuto occorre che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
Ai sensi dell’art.6, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.52, le modifiche statutarie devono essere sottoposte al parere preventivo del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.
Per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno 2/3 (due terzi) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i ¾ (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.
Della adunanza viene redatto tempestivamente, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 15 – ATTRIBUZIONI ALL’ASSEMBLEA GENERALE
Spetta all’Assemblea:
- determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare, per quanto di propria competenza, i membri elettivi del Collegio Sindacale, dell’OdV se istituito, e del Collegio dei Probiviri e deliberare in merito alla eventuale istituzione della funzione della revisione legale dei conti da conferire a Revisore singolo o Società di revisione;
- approvare il Regolamento Associativo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le azioni che deve svolgere l’Associazione;
- determinare il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo;
- determinare, nei limiti di legge, l’emolumento del Collegio Sindacale;
- deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall’art. 11;
- deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
- deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla
- deliberare sull’adesione e partecipazione ad Organizzazioni.
ART. 16 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea in apertura è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano tra quelli presenti.
Il Presidente dell’Associazione o, chi ne fa le veci, invita quindi l’assemblea a nominare il proprio Presidente.
Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale e, in sua assenza, la persona designata dal Presidente dell’Assemblea.
ART. 17 – DEI COMITATI DI RAZZA
I Comitati di razza sono costituiti da tutti i soci dell’Associazione, il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel relativo territorio.
Possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con quanto previsto all’art.9 del presente Statuto.
I Comitati di razza sono convocati dal Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo comunica- zione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai soci aventi sede nel territorio e mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e l’indicazione degli argomenti da trattare.
I Comitati di razza sono presieduti dal Presidente, o, in sua assenza, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Consigliere, ciascun Comitato di razza è presieduto dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo.
Ha funzione di Segretario del Comitato di razza il Direttore Generale dell’Associazione, o persona da Lui designata.
Ciascun Comitato di razza elegge i delegati all’Assemblea Generale e propone i candidati alla carica di Consigliere Nazionale.
I delegati nazionali rimangono in carica sino al rinnovo del consiglio direttivo e sono rieleggibili.
Possono essere delegati all’Assemblea Generale o proposti alla carica di consigliere nazionale solo i soci dell’Associazione in regola con quanto previsto all’art. 9 dello Statuto.
I delegati nazionali che cessano la carica, per dimissioni o per perdita dei requisiti vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo.
Il nuovo delegato così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea.
I Comitati di razza costituiscono inoltre il luogo di confronto tra gli associati della relativa area territoriale e, salvo che per la nomina dei delegati all’Assemblea Generale e per le proposte dei consiglieri nazionali, hanno compiti consultivi e promozionali.
I Comitati di Razza non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.
ART. 18 – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti eletti dall’Assemblea generale, scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza delle zone geografiche.
Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, e sono rieleggibili.
Alle sedute del Consiglio Direttivo, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.
Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti del Collegio Sindacale.
Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale dell’Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.
ART. 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:
- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- nominare, tra i propri componenti, sino ad un massimo di 2 (due) Vice- presidenti qualora lo ritenga opportuno;
- fissare la data dell’Assemblea Generale dell’Associazione;
- individuare i territori di riferimento dei Comitati di razza;
- fissare le date delle assemblee dei Comitati di razza e nominare i propri componenti incaricati di presiederle;
- deliberare in merito alla determinazione del numero di delegati per ogni Comitato di razza;
- nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale;
- deliberare sull’ammissione dei soci, a norma dell’art. 6;
- deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall’art. 11;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dell’Associazione;
- deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associa- zione;
- determinare le quote di cui all’art. 7 dello Statuto;
- determinare le tariffe dei servizi istituzionali;
- amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all’assemblea;
- predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare in merito all’eventuale adozione del Modello Organizzativo ex lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- deliberare sullo stare in giudizio;
- nominare il Direttore Generale dell’Associazione;
- può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti;
- deliberare sull’eventuale proposta di costituzione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l’oggetto Statutario;
- determinare l’organico del personale e il relativo trattamento economico;
- nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti;
- attribuire specifici compiti ai comitati di razza;
- deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all’Assemblea dallo statuto o dalla legge.
ART. 20 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell’Associazione o in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta il Collegio Sindacale o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.
La convocazione deve essere inviata cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l’adunanza a mezzo raccomandata, PEC, telegramma o telefax.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza a condizione che:
- i partecipanti possano essere identificati;
- il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell’adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.
Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.
I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.
La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea.
Dell’adunanza è redatto tempestivamente su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.
A detti componenti spetta, da parte dell’Associazione, il rimborso delle spese di viaggio.
ART. 21 – DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.
Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato.
Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
ART. 22 – DEL COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è nominato dall’Assemblea Generale degli Associati, in forma collegiale ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. I sindaci eletti nominano nel proprio seno il Presidente.
Nel rispetto dell’eventuale incompatibilità prevista dalla legge, dei membri effettivi, uno sarà nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia; gli altri due saranno eletti dall’Assemblea anche tra perso- ne estranee all’Associazione.
Almeno uno dei membri eletti dall’assemblea deve risultare iscritto all’albo dei Revisori Legali.
Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.
I componenti sono rieleggibili.
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul concreto funzionamento, ed ha i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge.
Il compenso del Collegio Sindacale è fissato dall’Assemblea all’atto della nomina e per l’intera durata del mandato.
Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
Il Collegio Sindacale non esercita l’attività di Revisione Legale di cui all’art. 2409-bis c.c. che potrà essere affidata dall’Assemblea ad un Revisore o ad una Società di Revisione.
ART. 23 – ORGANISMO DI VIGILANZA
Se deliberato ai sensi della lett. p) dell’art. 19, l’Organismo di Vigilanza (in breve anche “O.d.V.”) è nominato dall’Assemblea, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, e due nominati dall’Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge.
L’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell’8 giugno 2001 e ss. mm. ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell’Organizzazione. Il compenso dell’O.d.V. viene fissato dall’Assemblea all’atto della nomina e per l’intera durata del mandato.
L’O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo e sottoscritto dagli intervenuti.
ART. 24 – DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, di uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura ed altri due eletti dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l’Associazione nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta all’esame di un collegio dei probiviri.
Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Titolo IV – PERSONALE E UFFICI
ART. 25 – DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore Generale dirige l’attività dell’Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede e del cui buon funzionamento è responsabile.
Ha la responsabilità del personale e ne determina l’organico e il relativo trattamento economico, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.
Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.
Il Consiglio Direttivo – con apposita procura – può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l’uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.
Titolo V – PATRIMONIO SOCIALE – PROVENTI ASSOCIATIVI – ESER- CIZIO SOCIALE – SCIOGLIMENTO
ART. 26 – DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all’ART. 7, comma a);
- dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
- dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell’Associazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l’inventario.
ART. 27 – DEI PROVENTI
I proventi associativi sono costituiti:
- dai contributi di cui all’art. 7 comma b) e c);
- da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;
- dagli interessi del patrimonio.
ART. 28 – DELL’ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto dall’art.19 lettera o), all’Assemblea Generale insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale; per quest’ultimo le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo.
Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.
ART. 29 – DELLO SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tenuto conto degli eventuali vincoli di destinazioni esistenti sui beni acquistati e/o costruiti con contributi pubblici, il patrimonio, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito il parere vincolante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo (MIPAAFT) e del MEF.
ART. 30 – FORO COMPETENTE
In caso di controversia è competente il Foro di Verona.
Titolo VI – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE
ART. 31 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
ART. 32 – NORME TRANSITORIE
Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull’Associazione. Alla luce delle modifiche statutarie introdotte l’eventuale volontà di recesso dei soci dovrà essere comunicata, con lettera raccomandata A.R. o e-mail o PEC entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del presente statuto. Gli allevatori soci sono avvisati tramite mail e/o PEC o posta ordinaria. Viene assicurata ampia comunicazione sul sito istituzionale e sulla rivista associativa.
I delegati nazionali eletti per l’assemblea generale 2019 rimangono in carica sino al rinnovo degli organi Sociali
Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione del sistema l’Associazione può attivare specifiche convenzioni di servizi con Organizzazioni Territoriali a livello provinciale, regionale, interregionale secondo quanto previ- sto nel Regolamento Associativo.
F.to Silvano Turato
F.to Paola Mazza Notaio (L.S.)
Ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011, certifico io sottoscritta Dottoressa Paola Mazza, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, che la presente copia, redatta su supporto informatico è conforme al documento originale formato su supporto cartaceo nei miei atti.
Verona, diciassette dicembre duemiladiciannove.